Casi Studiati

– Descrizione del caso

Si segnala un caso di interessantissimo rilievo per quanto riguarda i reati di ricettazione e di introduzione nel territorio dello stato di prodotti contraffatti. In relazione ai reati di ricettazione, contraffazione, nonché reati annessi, lo Studio Legale ha acquisito una profonda specializzazione ed una vasta conoscenza, dovuta alla pluridecennale esperienza sul campo. Lo Studio, infatti, ha difeso, nelle varie fasi del procedimento penale, con ottimi risultati, numerosissimi clienti indagati ed imputati per tali reati.

Nella vicenda in esame il difensore, citando la fondamentale sentenza del 2020 della Corte Costituzionale, la quale ha esteso l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. anche a reati puniti con pena nel massimo superiore a 8 anni, come la ricettazione, dimostra la sussistenza dei presupposti dell’articolo in questione. L’istituto di nuova introduzione dell’art. 131bis comporta una ipotesi di esenzione dalla punibilità, essendo quindi incompatibile con una sentenza di condanna. Si parla, infatti, di una pronuncia assolutoria, per assenza di punibilità, quest’ultima elemento necessario per ritenere sussistente un reato. L’esclusione della punibilità ha costituto un’innovazione di estrema importanza nel panorama della giustizia penale, conformandosi ed esaltando le esigenze di deflazione del contenzioso ed economia processuale ma, ancor di più, sposando la finalità rieducativa che la Costituzione, con l’art. 27 c. 3, attribuisce alla pena. Il legislatore, introducendo l’istituto dell’art. 131bis, ha ritenuto infatti superflua la rieducazione, tramite l’assoggettamento a pena, del soggetto che, per la modalità della condotta criminosa e, soprattutto, per l’occasionalità del comportamento, non necessiti di essere rieducato; in tali ipotesi il reato rappresenta un fatto isolato, non essendo sintomatico di una mentalità radicata in uno stile di vita criminale. Per quanto concerne i requisiti del nuovo istituto, come dimostrato durante il processo, è richiesta: una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (o più anni se sussistono gli altri requisiti, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156/2020), l’esiguità del danno o del pericolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Durante la discussione viene dimostrata l’esiguità del danno o del pericolo, a fronte di un numero non elevato di prodotti contraffatti tali da dimostrare la scarsa diffusione dell’attività illecita, la particolare tenuità dell’offesa, ritenuta sussistente per la modesta entità del profitto e l’occasionalità del comportamento, non essendo il cliente persona già dichiarata come delinquente abituale o professionale.

Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti dell’istituto, avendo il procedimento ad oggetto 23 prodotti di pessima fattura, nello specifico borsellini, evidentemente contraffatti e di valore irrisorio.

etilometro

Risultato finale

Il giudice assolve l’imputato, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., per i reati ex artt. 648-474 c.p., per mancanza, nel caso concreto, della punibilità, in riferimento all’art. 131bis.

– Descrizione del caso

Si segnala un interessantissimo caso di guida in stato di ebbrezza. Nella vicenda in esame veniva contestato all’imputato un tasso alcolemico molto elevato pari a 3,28 e 3,31 grammi di alcool per litro di sangue (nelle due prove effettuate con l’alcoltest), tenuto conto che il limite di legge (per integrare il reato) è di 0,8 gr./l.

Si verteva, quindi, in un’ipotesi pari a oltre quattro volte il limite di legge.

Nello specifico, l’imputato (un ragazzo poco più che ventenne) veniva fermato alla guida della propria autovettura per un controllo di routine da una pattuglia dei Carabinieri e veniva sottoposto a due prove con l’alcoltest (come previsto dalla legge) che davano gli esiti sopra indicati.

Nel corso del processo è stato determinante l’apporto del consulente della difesa (perito molto esperto in materia, ex componente dei RIS di Parma) che è riuscito a dimostrare che un soggetto con un tasso alcolico di quella portata non avrebbe mai potuto guidare un veicolo vertendo in un’ipotesi di “coma etilico”. Le Forze dell’Ordine, poi, avevano esclusivamente riscontrato un “alito vinoso” senza gli ulteriori sintomi classici di una grave intossicazione da alcool quali l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante e lo sguardo assente.

La firma apposta dall’imputato sul verbale di contestazione, infine, era del tutto normale mentre in casi di grave stato di ebbrezza/ubriachezza il soggetto non è assolutamente in grado di porre una sottoscrizione uguale a quella di solito in uso.

In virtù di detti elementi, avendo posto notevoli dubbi sul corretto funzionamento dell’etilometro, l’imputato è stato assolto dal Giudice.

Questo caso dimostra che risulta fondamentale l’apporto di un perito esperto che possa scientificamente smontare l’impianto accusatorio.

etilometro

– Descrizione del caso

Si segnala un interessante caso di revoca di un sequestro di beni ritenuti contraffatti con restituzione degli stessi.

Nella vicenda in esame personale della Guardia di Finanza – in seguito a perquisizione di un negozio che svolgeva l’attività di riparatore di dispositivi informatici (per lo più telefoni cellulari) – effettuava il sequestro d’iniziativa di diversi componenti e ricambi per cellulari ritenuti contraffatti.

Tale sequestro operato dalla Guardia di Finanza veniva convalidato dal Pubblico Ministero procedente e la difesa presentava ricorso dinanzi al Tribunale del Riesame che accoglieva il ricorso e disponeva la restituzione dei beni alla persona sottoposta ad indagini.

Tale caso risulta interessante in quanto il Tribunale ha accolto il gravame per motivi meramente di forma (eccezioni processuali) ed ha comunque restituito i beni oggetto di sequestro benchè gli stessi fossero soggetti a confisca obbligatoria in quanto disciplinata da norma speciale anziché generale ex art. 240 c.p.

mobile

Risultato finale

Restituzione dei beni in sequestro all’avente direitto e non segue condanna al pagamento delle spese processuali.

Vuoi sottoporci un caso?